La medicina legale si occupa
dei rapporti tra la medicina e la legge, insieme
alla medicina sociale fa parte della medicina
pubblica. Si suddivide in medicina giuridica,
che si occupa dell'evoluzione del diritto, dell'intepretazione
delle norme e della loro applicabilità
dal punto di vista medico e in medicina forense,
che utilizza la medicina al fine di accertamento
di singoli casi di interesse giudiziario.
Storia
La medicina legale ha
seguito il processo evolutivo delle conoscenze
mediche e con il formarsi di stai organizzati
dotati di leggi e norme questi attinsero alla
medicina per trarre nozioni utili per la loro
legislazione. Prime tracce di medicina legale
si riscontrano a partire dalla 2700 a.c. in Egitto;
in Mesopotamia il codice di leggi dei Sumeri (2500-1950)
prevedeva risarcimenti in caso di lesioni personali;
famosissimo il babilonese Codice di Hammurabi
(1728-1686) che affermava tra l'altro il principio
della responsabilità professionale in caso
di morte o lesione. Si riporta: "Se un medico
ha eseguito un difficile intervento col coltello
di bronzo ed ha provocato la morte del soggetto
gli si tagli la mano" (paragrafo 218 della
legge di Hammurabi). Presso gli Ebrei sia nelle
leggi di Mosè che in quelle successive
del Talmud si riscontravano nozioni medico legali
e severe leggi in tema di igiene pubblica. Nell'antica
Grecia, dominata dalla figura di Ippocrate, nascono
i principi di Etica medica e di Deontologia.
L'epoca romana
La civiltà romana
dell'epoca regia e imperiale, propensa com'era
a stabilire leggi ed a regolare, in base a testi
legali, l'andamento dei suoi cittadini, accettò
queste usanze e ne creò delle nuove; così
furono stabilite regole ben precise che dovevano
essere osservate nella elezione dei pontefici,
allo scopo di stabilire se essi fossero idonei
al loro ufficio.
Ma come è naturale,
le questioni medicolegali vennero occasionate
particolarmente dai casi di morte sospetta di
veneficio, dalle questioni concernenti il parto,
la gravidanza, la verginità, da quesiti
insomma, che richiedevano, per essere risolti,
una conoscenza di anatomia, di fisiologia e di
patologia, quale essa potesse essere rispetto
ai tempi. Roma, più delle altre civiltà,
cosciente del valore delle leggi, pretese che
alla conoscenza delle questioni legali e del procedimento
secondo il diritto civile e penale, fosse unita
la conoscenza delle questioni mediche.
Per essere più esatti,
se non si ebbe nella medicina romana una specializzazione
vera e propria di medicina legale, nelle leggi
romane furono numerosi gli argomenti che richiedevano
conoscenze mediche.
Malgrado tanto discernimento
di giudizio, non si può parlare di una
medicina legale romana in senso dottrinario, perché,
così agendo, Roma non faceva conto dei
medici (che ancora non aveva) in tema legale,
ma faceva rientrare i legali in questioni sanitarie
pubbliche. È naturale che, in questo modo,
medicina legale e polizia medica venivano spesso
a integrarsi a vicenda, poiché anche quest'ultima
rientrava nell'ordine della legge. Molti argomenti
sono stati prima accennati: tali p. e. le leggi
che riguardavano le donne gravide e quelle che
riguardavano le puerpere; l'intervento del parto
cesareo, considerato nella legge di Numa Pompilio
De inferendo mortuo, la legittimità del
parto avvenuta dopo la morte del padre, determinata
secondo il testo di una legge dei decemviri ecc.
La decisione della vitalità del feto, nelle
cause d'aborto e la punizione di esso erano contemplate
nella legge Cornelia. Questa stessa legge decretava
la pena capitale per coloro che sostituissero
il neonato e prescriveva una prova per accertare
la gravidanza. Particolare importanza aveva il
giudizio medico nei sospetti di avvelenamento.
Tuttavia la perizia per giudicare delle possibilità
di veneficio era quanto mai rudimentale ed ingenua.
Così, p. es., uno dei maggiori elementi
di giudizio era fondato su la convinzione che
il cuore dei morti avvelenati non bruciasse nelle
fiamme del rogo. La legge Aquilia, invece, stabiliva
le modalità per decidere la consapevolezza
dell'assassinio, richiedendo esclusivamente al
medico se la morte del ferito poteva attribuirsi
a causa indipendentemente dalla ferita o se questa
ne era stata la ragione unica.
Un esempio di referto medico
legale passato alla storia fu quello del medico
Antistio il quale, esaminando il cadavere di Cesare
crivellato da molteplici ferite, stabilì
che di tutte, una sola era stata mortale.
Gli argomenti legali interessanti
la medicina erano costituiti dalla perizia di
lesioni per mutilazioni praticate talora per sfuggire
all'obbligo militare. Le perizie mediche in tempi
più progrediti non si limitarono solo ai
danni prodotti nella persona, ma si estesero persino
ai danni psichici che eventualmente avesse potuto
ricevere la vittima.
Gli accertamenti praticati
per gli stati di gravidanza erano eseguiti da
donne (le obstetricae) e avevano somma importanza
per i riguardi legali in caso di controversie
civili come p. e. per scioglimento di matrimonio.
Estesi erano dunque gli argomenti
medici contemplati nelle leggi romane, ma, con
tutto ciò non sorse il bisogno di costituire
una speciale branca di medicina forense che prendesse
in considerazione, come una specialità
medica propriamente detta, questo complesso di
cognizioni e di richieste da parte dei testi legali.
Galeno fu il primo ad avere, nella sua molteplice
produzione, qualche allusione a quesiti di medicina
forense. Sparsi nelle sue varie opere, sono richiami
frequenti ad argomenti di giudizio legale: così,
per esempio, ricordo il libro De formatione foetus
e il De partu septimestri, nei quali vengono discusse
questioni sulla vitalità del feto e su
la animazione sua nella vita intrauterina. Porta
ancora l'appellativo di " galenica "
la docimasia idrostatica polmonare per constatare,
in sospetto d'infanticidio, se il feto aveva o
non respirato. Un altro scritto, di cui si conserva
solamente una versione araba, si occupa delle
morti vere o apparenti; esso reca il titolo De
prohibenda sepoltura in incerto morborum seu mortis
dubiae genere. Ma un libro intero di materia medicolegale,
sia pure limitato ad un solo argomento, è
quello che ha il titolo De quomodo morborum simulantes
sint deprehendendi. Esso tratta, come annuncia
il titolo, delle simulazioni delle malattie, o
patomimia. Questa eventualità avveravasi
in caso di schiavi che simulavano malattie inesistenti
per esimersi da uffici gravosi. "Per molte
ragioni gli uomini simulano di essere malati,
dice il grande medico di Pergamo. Sembra dunque
lecito che il medico sia in grado di scoprire
il vero in tutti i casi simili. E gli ignoranti
credono che a lui non sia possibile poter distinguere
quelli che simulano da coloro che dicono la verità".
Su questo tema egli continua
nello studio dei mali simulati, prendendo in esame
le forme flemmonose, le infiammazioni cutanee,
le forme eresipelatose, ma in particolar modo
le emottisi, mettendo in evidenza la possibilità
che qualcuno possiede di sputare sangue, richiamando
questo da parti prossime alla bocca, senza essere
affatto malato di polmoni. In tal modo Galeno
ebbe agio di dimostrare la sua perizia e lo acume
della sua osservazione anche in un campo che,
fino allora, poteva esser detto vergine, ponendosi
a capolista di una serie di futuri osservatori
e scrittori. Galeno fu il primo a fare un tentativo
di riunire le notizie che possono concernere la
medicina legale, riguardo alla simulazione delle
malattie. Notizie sparse di medicina legale si
trovano anche nel medioevo, ma siamo ancora ben
lontani dal poter parlare di un corpus di questa
disciplina. Spesso i medici e le ostetriche venivano
chiamati a decidere in merito a casi dubbi, dove
il giudizio dei giudici non poteva arrivare, per
una equa amministrazione di giustizia. Ma era
sempre il parere di un artefice che era richiesto,
quasi quello di un fabbro o di un falegname.