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MEDICINA LEGALE

La medicina legale si occupa dei rapporti tra la medicina e la legge, insieme alla medicina sociale fa parte della medicina pubblica. Si suddivide in medicina giuridica, che si occupa dell'evoluzione del diritto, dell'intepretazione delle norme e della loro applicabilità dal punto di vista medico e in medicina forense, che utilizza la medicina al fine di accertamento di singoli casi di interesse giudiziario.

Storia
La medicina legale ha seguito il processo evolutivo delle conoscenze mediche e con il formarsi di stai organizzati dotati di leggi e norme questi attinsero alla medicina per trarre nozioni utili per la loro legislazione. Prime tracce di medicina legale si riscontrano a partire dalla 2700 a.c. in Egitto; in Mesopotamia il codice di leggi dei Sumeri (2500-1950) prevedeva risarcimenti in caso di lesioni personali; famosissimo il babilonese Codice di Hammurabi (1728-1686) che affermava tra l'altro il principio della responsabilità professionale in caso di morte o lesione. Si riporta: "Se un medico ha eseguito un difficile intervento col coltello di bronzo ed ha provocato la morte del soggetto gli si tagli la mano" (paragrafo 218 della legge di Hammurabi). Presso gli Ebrei sia nelle leggi di Mosè che in quelle successive del Talmud si riscontravano nozioni medico legali e severe leggi in tema di igiene pubblica. Nell'antica Grecia, dominata dalla figura di Ippocrate, nascono i principi di Etica medica e di Deontologia.

L'epoca romana
La civiltà romana dell'epoca regia e imperiale, propensa com'era a stabilire leggi ed a regolare, in base a testi legali, l'andamento dei suoi cittadini, accettò queste usanze e ne creò delle nuove; così furono stabilite regole ben precise che dovevano essere osservate nella elezione dei pontefici, allo scopo di stabilire se essi fossero idonei al loro ufficio.

Ma come è naturale, le questioni medicolegali vennero occasionate particolarmente dai casi di morte sospetta di veneficio, dalle questioni concernenti il parto, la gravidanza, la verginità, da quesiti insomma, che richiedevano, per essere risolti, una conoscenza di anatomia, di fisiologia e di patologia, quale essa potesse essere rispetto ai tempi. Roma, più delle altre civiltà, cosciente del valore delle leggi, pretese che alla conoscenza delle questioni legali e del procedimento secondo il diritto civile e penale, fosse unita la conoscenza delle questioni mediche.

Per essere più esatti, se non si ebbe nella medicina romana una specializzazione vera e propria di medicina legale, nelle leggi romane furono numerosi gli argomenti che richiedevano conoscenze mediche.

Malgrado tanto discernimento di giudizio, non si può parlare di una medicina legale romana in senso dottrinario, perché, così agendo, Roma non faceva conto dei medici (che ancora non aveva) in tema legale, ma faceva rientrare i legali in questioni sanitarie pubbliche. È naturale che, in questo modo, medicina legale e polizia medica venivano spesso a integrarsi a vicenda, poiché anche quest'ultima rientrava nell'ordine della legge. Molti argomenti sono stati prima accennati: tali p. e. le leggi che riguardavano le donne gravide e quelle che riguardavano le puerpere; l'intervento del parto cesareo, considerato nella legge di Numa Pompilio De inferendo mortuo, la legittimità del parto avvenuta dopo la morte del padre, determinata secondo il testo di una legge dei decemviri ecc. La decisione della vitalità del feto, nelle cause d'aborto e la punizione di esso erano contemplate nella legge Cornelia. Questa stessa legge decretava la pena capitale per coloro che sostituissero il neonato e prescriveva una prova per accertare la gravidanza. Particolare importanza aveva il giudizio medico nei sospetti di avvelenamento. Tuttavia la perizia per giudicare delle possibilità di veneficio era quanto mai rudimentale ed ingenua. Così, p. es., uno dei maggiori elementi di giudizio era fondato su la convinzione che il cuore dei morti avvelenati non bruciasse nelle fiamme del rogo. La legge Aquilia, invece, stabiliva le modalità per decidere la consapevolezza dell'assassinio, richiedendo esclusivamente al medico se la morte del ferito poteva attribuirsi a causa indipendentemente dalla ferita o se questa ne era stata la ragione unica.

Un esempio di referto medico legale passato alla storia fu quello del medico Antistio il quale, esaminando il cadavere di Cesare crivellato da molteplici ferite, stabilì che di tutte, una sola era stata mortale.

Gli argomenti legali interessanti la medicina erano costituiti dalla perizia di lesioni per mutilazioni praticate talora per sfuggire all'obbligo militare. Le perizie mediche in tempi più progrediti non si limitarono solo ai danni prodotti nella persona, ma si estesero persino ai danni psichici che eventualmente avesse potuto ricevere la vittima.

Gli accertamenti praticati per gli stati di gravidanza erano eseguiti da donne (le obstetricae) e avevano somma importanza per i riguardi legali in caso di controversie civili come p. e. per scioglimento di matrimonio.

Estesi erano dunque gli argomenti medici contemplati nelle leggi romane, ma, con tutto ciò non sorse il bisogno di costituire una speciale branca di medicina forense che prendesse in considerazione, come una specialità medica propriamente detta, questo complesso di cognizioni e di richieste da parte dei testi legali. Galeno fu il primo ad avere, nella sua molteplice produzione, qualche allusione a quesiti di medicina forense. Sparsi nelle sue varie opere, sono richiami frequenti ad argomenti di giudizio legale: così, per esempio, ricordo il libro De formatione foetus e il De partu septimestri, nei quali vengono discusse questioni sulla vitalità del feto e su la animazione sua nella vita intrauterina. Porta ancora l'appellativo di " galenica " la docimasia idrostatica polmonare per constatare, in sospetto d'infanticidio, se il feto aveva o non respirato. Un altro scritto, di cui si conserva solamente una versione araba, si occupa delle morti vere o apparenti; esso reca il titolo De prohibenda sepoltura in incerto morborum seu mortis dubiae genere. Ma un libro intero di materia medicolegale, sia pure limitato ad un solo argomento, è quello che ha il titolo De quomodo morborum simulantes sint deprehendendi. Esso tratta, come annuncia il titolo, delle simulazioni delle malattie, o patomimia. Questa eventualità avveravasi in caso di schiavi che simulavano malattie inesistenti per esimersi da uffici gravosi. "Per molte ragioni gli uomini simulano di essere malati, dice il grande medico di Pergamo. Sembra dunque lecito che il medico sia in grado di scoprire il vero in tutti i casi simili. E gli ignoranti credono che a lui non sia possibile poter distinguere quelli che simulano da coloro che dicono la verità".

Su questo tema egli continua nello studio dei mali simulati, prendendo in esame le forme flemmonose, le infiammazioni cutanee, le forme eresipelatose, ma in particolar modo le emottisi, mettendo in evidenza la possibilità che qualcuno possiede di sputare sangue, richiamando questo da parti prossime alla bocca, senza essere affatto malato di polmoni. In tal modo Galeno ebbe agio di dimostrare la sua perizia e lo acume della sua osservazione anche in un campo che, fino allora, poteva esser detto vergine, ponendosi a capolista di una serie di futuri osservatori e scrittori. Galeno fu il primo a fare un tentativo di riunire le notizie che possono concernere la medicina legale, riguardo alla simulazione delle malattie. Notizie sparse di medicina legale si trovano anche nel medioevo, ma siamo ancora ben lontani dal poter parlare di un corpus di questa disciplina. Spesso i medici e le ostetriche venivano chiamati a decidere in merito a casi dubbi, dove il giudizio dei giudici non poteva arrivare, per una equa amministrazione di giustizia. Ma era sempre il parere di un artefice che era richiesto, quasi quello di un fabbro o di un falegname.

 
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